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Parte II - Norme generali di funzionamento dei mercati

Art. 17 - commissione di mercato

  1. Ai sensi dell’art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato e il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso. Alla commissione, che dura in carica due anni, sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell’organizzazione dei servizi del mercato stesso.
  2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Potranno votare solamente i titolari di posteggio nel mercato.
  3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operanti nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.
  4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico diffuso nel mercato, nonché affisso presso la sede di Circoscrizione; del medesimo sarà data altresì diffusione a mezzo di un organo di stampa locale. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.
  5. E’ compito dell’amministrazione comunale, attraverso l’ufficio competente per materia, coordinare le operazioni relative alle elezioni.
  6. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi possibilmente, in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.
  7. Le operazioni di votazione inizieranno mezz’ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz’ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.
  8. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell’ufficio competente per materia.
  9. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.
  10. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
  11. Le riunioni della commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L’astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano l’ordinarietà, la convocazione, contenente l’elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell’ufficio dell’amministrazione competente per materia.

Art. 18 - dislocazione dei posteggi

  1. Sentite le associazioni di categoria, il Dirigente dell’ufficio competente potrà, nei mercati ove non sia già prevista una dislocazione dei posteggi sulla base di zone omogenee per settori merceologici, trasferire in zona diversa, ma sempre all’interno dell’area del mercato, uno o più posteggi per esigenze di carattere igienico-sanitario, ovvero ai fini di un più ordinato e razionale sviluppo del mercato stesso.

Art. 19 - riserva di posteggi a favore dei produttori agricoli

  1. L’assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data, in base alla maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data in cui è stata rilasciata l’autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001.
  2. E’ consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l’assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell’interessato, potrà essere:
    • decennale, con validità estesa all’intero anno solare;
    • decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell’anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso dei mercati settimanali, non inferiori a 10 giorni e non superiori a 30). 3.L’assegnazione di posteggi mediante concessione giornaliera, sia all’interno di un mercato sia nel resto del territorio comunale, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
    • maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l’autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001;
    • sorteggio.
  1. Nel caso di autorizzazione ai sensi della legge n. 59/1963, ovvero nel caso in cui dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione di ammissibilità al posteggio l’esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 20 - posteggi non occupati

  1. L’assegnazione dei posteggi all’interno dei mercati settimanali (tipologia B), non occupati dai titolari entro l’ora d’inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 7, della L. R. 18/1995.
  2. Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l’ora d’inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l’autorizzazione in originale – o copia della comunicazione d’inizio attività - e un valido documento di riconoscimento.
  3. Il sorteggio deve essere effettuato da un rappresentante dell’amministrazione comunale, eventualmente in presenza di un rappresentante di categoria o suo delegato, e di due componenti la commissione di mercato o, in assenza di questi ultimi, da due operatori regolarmente autorizzati nel mercato. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto, nei mercati in cui risultino distinte le aree in settori alimentare e non alimentare, del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.

Art. 21 - sostituzione di posteggio

  1. Nell’eventualità che risultino disponibilità di posteggio all’interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all’assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti, semprechè la nuova ubicazione ricada in un’area di mercato dello stesso settore per cui il richiedente è autorizzato.
  2. Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e semprechè siano preceduti da apposita autorizzazione. E’ vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l’occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

Art. 22 - requisiti igienico sanitari

  1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.
  2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
  3. Non è richiesta autorizzazione igienico-sanitaria per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli, fermo restando la necessità di idonea conservazione che eviti ogni rischio di contaminazione.
  4. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l’attività è esercitata mediante l’uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero o Assessorato regionale.
  5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l’uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.
  6. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee.
  7. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 23 - durata della concessione del posteggio

  1. La durata della concessione del posteggio è fissata in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.

Art. 24 - tasse comunali

  1. L’utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento della tassa TOSAP e della TARSU.

Art. 25 - limitazioni all’utilizzo della concessione dei posteggi

  1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
  2. Il divieto di cui al comma precedente, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
  3. Il titolare dell’autorizzazione ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore merceologico oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria e di legge in genere, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 26 - spostamento di luogo e di data dei mercati

  1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9 co. 4, lo spostamento definitivo di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale nel caso dei mercati o fiere locali istituiti con provvedimento dell’Organo Consiliare; nel caso delle fiere o sagre istituite con Determinazione Sindacale, provvede il Sindaco con propria determinazione.
  2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l’Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all’interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.
  3. Può essere deciso dall’Ufficio competente dell’Amministrazione Comunale lo spostamento temporaneo di luogo di un mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:
    • provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino strade, piazze, impianti (rifacimenti, sostituzioni, ecc.);
    • evitare crolli e smottamenti;
    • assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell’incolumità pubblica;
    • assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.

Art. 27 - obblighi degli esercenti

  1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile:
    • i dati identificativi dell’azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell’autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partiva IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita);
    • la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P. 2.Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, gli esercenti devono mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti. A tal fine, e per agevolare il servizio di pulizia dell’area, è fatto obbligo agli stessi di dotarsi di idonei contenitori per i rifiuti in tutti i casi nei quali non siano disponibili, o utilizzabili, materiali ed attrezzature forniti dall’azienda preposta al servizio di pulizia. Nei casi in cui quest’ultima abbia collocato, presso il mercato, contenitori per la raccolta differenziata di imballaggi, di rifiuti organici o di altri materiali, è fatto obbligo agli operatori commerciali di servirsi di tali contenitori per il conferimento delle relative categorie di rifiuti. 3.Ciascun esercente risponde personalmente delle condizioni del posteggio assegnatogli, con specifico riferimento allo stato d’igiene del medesimo.Pertanto risponderà di eventuali rifiuti rinvenuti all’atto dei controlli all’interno dell’area, a prescindere della provenienza e tipologia dei medesimi.
  1. Gli operatori sono inoltre tenuti a:
    • tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita; •tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari;
    • rispettare gli orari di vendita.

Art. 28 - decadenza e revoca dell’autorizzazione

  1. Ai sensi dell’art. 3 co.1 della L.R. 18/95, si decade dall’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l’attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell’atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.
  2. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni. L’autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 18/95, e dell’art. 14 della legge medesima, come modificato dall’art. 10 L.R. 2/96, ovvero:
    • quando l’operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, nel caso di autorizzazione di tip. B, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
    • a causa del mancato rispetto delle norme sull’esercizio dell’attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all’occupazione del posteggio.
  3. L’autorizzazione è revocata altresì:
    • per il mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa OSAP nei termini previsti; •nel caso in cui sia accertato, dal competente ufficio dell’amministrazione comunale, che l’autorizzazione sia stata rilasciata in difformità a quanto prescritto dalla norma di cui al precedente art. 6; restano salvi, in ogni caso, i provvedimenti rilasciati in virtù di cessioni avvenute in data antecedente all’entrata in vigore del presente regolamento.
  4. L’Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all’interessato la revoca dell’autorizzazione.
  5. Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.
  6. L’amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l’operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio, ai sensi dell’art. 8 comma 11 L.R. 18/1995, da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all’interno del mercato.
  7. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell’operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell’operatore. Questi, nelle more dell’assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l’attività nell’area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
  8. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.
  9. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg. 15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

Art. 29 - conservazione del posteggio

  1. L’operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.
  2. I casi in cui l’assenza del titolare dall’esercizio dell’attività è giustificata sono:
    • gravidanza e puerperio;
    • malattie ed infortuni; •ferie non superiori ad un mese per anno solare;
    • sospensione dell’autorizzazione, ai sensi del successivo art. 33;
    • cariche elettive o sindacali.
  3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l’invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza.

4.Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell’assenza dello stesso, è messo a sorteggio, come meglio specificato all’art. 21 del presente regolamento.


Art. 30 - funzionamento dei mercati e divieti

  1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l’erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, ecc. - salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno.
  2. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz’ora prima dell’inizio delle attività di vendita all’interno del mercato.
  3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.
  4. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso, e comunque all’interno dell’area di posteggio, in modo tale da non intralciare le zone destinate al transito pedonale e degli eventuali mezzi di soccorso.
  5. E’ vietato l’utilizzo di mezzi sonori.
  6. E’ consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l’attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.
  7. L’assenza dell’operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall’ufficio competente non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 31 - vigilanza e controllo

  1. La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie è esercitata dalla AUSL.
  2. Al Comando di Polizia Municipale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.
  3. L’addetto dell’Amministrazione per il sorteggio e la rilevazione delle presenze ha l’onere di controllare la corretta collocazione degli operatori nei posteggi loro assegnati, nonchè l’effettiva presenza di ciascuna azienda titolare di posteggio, e di segnalare le eventuali difformità al responsabile di mercato del Comando di Polizia Municipale.

Art. 32 – sanzioni

  1. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l’art. 20 della L.R. 18/95, come modificato ed integrato dalla L.R. 2/96.
  2. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui all’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
  3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
  4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell’anno solare), l’ufficio comunale competente trasmetterà all’operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all’interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. informerà l’ufficio amministrativo competente.
  5. A fronte di ulteriori reiterazioni, l’ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell’autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all’ufficio amministrativo competente.

Art. 33 - norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 34

L’ufficio Comunale competente è tenuto ogni 6 mesi a trasmettere alla Commissione Consiliare competente apposita relazione tecnica sullo stato del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, nella quale si evinca lo stato di attuazione del vigente regolamento.


Art. 35

Nell’ambito degli avvisi pubblicati per l’assegnazione di posteggi nei mercati settimanali va operata una riserva del 30%. Destinata agli operatori del settore alimentare, al fine di assicurare l’equilibrio dell’offerta.


Art. 36

Il presente regolamento deve essere fornito dall’amministrazione, a tutti gli operatori commerciali, come parte integrante alla documentazione di autorizzazione.

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