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Capo 4 - Autorizzazioni stagionali temporanee

Art. 14 - finalità e limitazioni

  1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono rilasciate per periodi inferiori ad un anno, in coincidenza e nell’ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia o specializzazione merceologica, nonché nell’ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
  2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
  3. Le attività commerciali stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale.
  4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l’esercizio delle attività sia compatibile ed in sintonia con le finalità dell’iniziativa nella quale si colloca.
  5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all’esercizio delle attività, così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dall’amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all’articolo successivo.

Art. 15 - presentazione dei progetti

  1. Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o pubblici, o l’elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti.
  2. I soggetti privati organizzatori possono essere imprese o consorzi di imprese operanti nel settore del commercio, e associazioni senza fini di lucro. Il progetto deve essere presentato all’ufficio competente almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, a mano o con raccomandata A/R. Il progetto deve contenere la seguente documentazione:
    • relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:
    • le finalità dell’iniziativa;
    • gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
    • le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l’indicazione di quanto è necessario per l’esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
    • rilievo planimetrico in scala 1:1000, a firma di un tecnico abilitato, dell’area pubblica interessata dal progetto; •rilievo fotografico dell’area con particolare riferimento agli assi stradali adiacenti;
    • dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla L. 46/90;
    • dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap), in numero idoneo alle dimensioni dell’iniziativa, e al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.
  3. Rimane nella facoltà dell’amministrazione richiedere, dopo l’acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l’identità e l’attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).
  4. E’ in ogni caso onere dell’ufficio competente acquisire eventuali nulla-osta da parte di altri uffici dell’amministrazione comunale.

Art. 16 - rilascio dell’autorizzazione

  1. Verificata l’accoglibilità del progetto, anche sotto il profilo dell’opportunità, l’ufficio competente dell’amministrazione procederà ad acquisire dal soggetto organizzatore, ai fini del rilascio dei provvedimenti, l’elenco degli operatori per i quali si richiede l’ammissione, comprendente i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l’obbligo.
  2. L’elenco di cui al precedente comma dovrà inoltre essere accompagnato, per ciascun operatore, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalle dichiarazioni redatte e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) relative:
    • al possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e richiamati dall’art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;
    • al possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
    • nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, al numero di iscrizione al registro esercenti il commercio e al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002; •all’eventuale commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.
  3. Non saranno ammessi gli operatori dei quali pervenga documentazione incompleta.
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