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Capo 1 - Tipologie di commercio su aree pubbliche

Art. 1 - finalità e definizioni

  1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n. 18 del 1° marzo 1995, n. 2 dell’8 gennaio 1996 e n. 28 del 22 dicembre 1999.
  2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
  3. Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. 4.Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell’attività.

Art. 2 - tipologia e regime autorizzatorio

  1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
    1. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all’art. 1 co.2 lett. a L.R. 18/95, nel seguito definito “commercio di tipologia A”);
    2. su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all’art. 1 co.2 lett. b L.R. 18/95, nel seguito definito “commercio di tipologia B”);
    3. su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all’art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, nel seguito definito “commercio di tipologia C”).
  2. E’ previsto il rilascio di un’autorizzazione, da parte dell’amministrazione comunale nel cui comune ha sede l’attività, solo per le attività non itineranti. Ai sensi dell’art. 24 co.1 L.R. n. 17 del 28 dicembre 2004, attuato con D.P.R.S. n. 162 del 29/6/2005, per l’avvio di un’attività di commercio di tipologia C è unicamente richiesta, anche per i residenti in altri comuni, una comunicazione di inizio attività (CIA), secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

Art. 3 - autorizzazioni di durata inferiore ad un anno

  1. Il Comune può rilasciare, nel corso dell’anno solare, autorizzazioni temporanee o stagionali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche appositamente individuate.
  2. Tali autorizzazioni possono riguardare:
    • fiere – mercato, o sagre;
    • altre attività commerciali temporanee.
  3. Per “fiera mercato” o “sagra” si intende l’afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l’attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, e sono istituite dal Comune con Determinazione Sindacale. Possono essere istituite delle fiere-mercato o sagre anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
  4. Altre attività commerciali temporanee possono essere autorizzate a seguito di presentazione di appositi progetti predisposti da soggetti organizzatori pubblici e privati. Si definiscono stagionali le autorizzazioni di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, mentre le autorizzazioni temporanee hanno durata non superiore a 59 giorni nell’anno solare.
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