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Capo 2 - Autorizzazioni pluriennali e comunicazioni di inizio attività.

Art. 4 - disponibilità di aree pubbliche

  1. La disponibilità delle aree si ha nei seguenti casi:
    • per il commercio di tipologia A: -nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95; -disponibilità risultanti da apposito Piano delle Aree Pubbliche di tipologia A approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale; -cessazioni di attività; -revoche e decadenze di autorizzazioni.
    • per il commercio di tipologia B: -nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95; -individuazione di nuove aree da parte dell’Organo Consiliare, anche in forma di ampliamento di aree di mercato esistenti; -cessazioni di attività; -revoche e decadenze di autorizzazioni.
  2. Nel caso di istituzione di un nuovo mercato di tipologia B, il provvedimento istitutivo dovrà individuarne l’esatta ubicazione, la giornata di svolgimento, l’ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e, se previsti, il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.
  3. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:
    • l’esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell’area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
    • il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché, eventualmente, i posteggi riservati ai produttori agricoli;
    • la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
  4. La planimetria di ciascuno dei mercati istituiti dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata presso l’ufficio competente dell’amministrazione comunale. Dovrà inoltre essere corredata dalle relazioni o schede tecniche relative, e tenuta a disposizione di chiunque voglia consultarla.
  5. L’individuazione di nuove aree, così come la revisione di quelle esistenti, per le attività non itineranti, dovrà comunque essere effettuata sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda, al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali su aree private e le altre forme di distribuzione.

Art. 5 - requisiti per il rilascio dell’autorizzazione (tipologie A e B)

  1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione (tipologie A e B) deve essere inviata all’ufficio competente, ai sensi della L.R. 18/95 art. 5 e in conformità alle vigenti norme in materia di autocertificazione, esclusivamente a mezzo raccomandata, unitamente alla copia di un documento di identità del richiedente (D.P.R. n. 445/2000).
  2. L’autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche o società di persone.
  3. Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:
    1. nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l’obbligo;
    2. il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 richiamati dall’art. 3 comma 2 della L.R. 22/12/1999 n. 28;
    3. il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
    4. nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
    5. di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

4.La domanda inoltre deve contenere le seguenti indicazioni:

  • la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell’attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia. Con l’inizio dell’attività occorre indicare la targa dell’automezzo impiegato con le necessarie autorizzazioni e ogni autorizzazione necessaria per l’impiego della eventuale struttura dichiarata.
  • elementi essenziali per l’individuazione dell’ubicazione prescelta per lo svolgimento dell’attività (es. il toponimo, se al di fuori di un mercato; eventuale indicazione di un numero di posteggio, se all’interno di un mercato). 5.Con l’istruttoria della pratica della domanda per il rilascio della autorizzazione l’ufficio ove necessario deve procedere alla richiesta di uno degli elementi sopra elencati, secondo i dettami delle leggi vigenti e comunque entro e non oltre 30 gg. Dall’avvenuta comunicazione dell’integrazione.

Art. 6 - rilascio dell’autorizzazione comprensiva della concessione del suolo pubblico (tip. A e B)

  1. Le domande di rilascio di autorizzazione sono esaminate in base all’ordine cronologico della data di spedizione della raccomandata, secondo le disposizioni contenute nell’art. 5, commi 2 e 3 della L.R. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’esame delle domande aventi la stessa data di spedizione si terrà conto, nel definire l’ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
  2. Qualora sia trascorso il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio assenso, s’intendono accolte le istanze relative alla tipologia A e B, solo a condizione che sia disponibile il posteggio richiesto, secondo quanto disposto dalla richiamata L.R. 18/95.
  3. L’autorizzazione non può essere negata nell’ipotesi in cui risulti disponibile l’area richiesta, se al di fuori di un mercato, ovvero risultino disponibilità di posteggi all’interno del mercato.
  4. La concessione del posteggio, contenente le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario, è rilasciata contestualmente – cioè dal medesimo ufficio e con il medesimo provvedimento – all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività (autorizzazione unica).
  5. Nell’ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell’art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
  6. Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione di tipologia B, fatta eccezione per i casi di voltura a seguito di subingresso, a chi abbia ceduto un’azienda nell’ambito dello stesso mercato, nei cinque anni successivi alla data di cessione dell’azienda. L’accertamento, da parte dell’ufficio competente, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità a tale prescrizione, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime, ai sensi del successivo art. 29.

Art. 7 - commercio in forma itinerante (tipologia C)

  1. Per il commercio di tipologia C, la comunicazione di inizio attività è presentata all’ufficio competente dell’amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 17/04 art. 24 e del D.P.R.S. 162/05. Nella comunicazione, l’operatore deve anche dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica, come elencati al precedente art. 5 co. 3, punti b., c., d., e.; nel caso in cui l’attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.
  2. L’Amministrazione, ricevuta la comunicazione di inizio attività, la riscontra comunicando gli obblighi cui è soggetto l’operatore, nonché le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell’attività in forma itinerante per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.
  3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 comma 4 della L.R. 18/95, come modificato e disciplinato dall’art. 20 della L.R. 28/99, l’esercente commercio in forma itinerante è abilitato anche alla vendita al domicilio dei consumatori.
  4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un’ora.
  5. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell’arco della stessa giornata l’operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all’operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l’attività di commercio su area pubblica di tipologia A.
  6. Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di 500 metri pedonali dal limite dell’area in cui si svolge un mercato settimanale, e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.
  7. Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il Sindaco può stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell’attività in forma itinerante, per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 8 - iscrizione alla C.C.I.A.A.

  1. Il titolare dell’esercizio commerciale è tenuto all’iscrizione alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di inizio dell’attività.

Art. 9 - orari di vendita, festività e deroghe

  1. Gli operatori esercenti il commercio di tipologia A o C osservano la stessa disciplina degli orari di vendita stabilita per il commercio in sede fissa.
  2. Per il commercio di tipologia B, l’orario di attività viene stabilito in funzione delle caratteristiche di ciascun mercato, o in relazione a specifiche strategie dell’amministrazione circa la razionalizzazione e la regolamentazione dei mercati settimanali.Il Sindaco, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori impartisce all’Ufficio competente le opportune direttive per la definizione dell’orario di attività, anche diversificandolo, ove ritenuto opportuno, per singoli mercati.
  3. Ai sensi dell’art. 10 c.4 L.R. 18/95, sono estese al commercio su aree pubbliche le deroghe all’obbligo di chiusura domenicale e festiva stabilite per il commercio in sede fissa.
  4. Preliminarmente individuate, con riferimento all’anno successivo, le date in cui festività civili o religiose coincidono con giorni di svolgimento di mercati settimanali, l’ufficio competente programma con periodicità annuale, e con il supporto degli altri uffici dell’amministrazione e degli enti che a diverso titolo concorrono alla gestione degli stessi, l’anticipazione dello svolgimento dei mercati alle domeniche precedenti le festività. In casi straordinari, o in concomitanza di eventi che possono interferire con lo svolgimento del mercato, l’ufficio competente dell’Amministrazione può stabilire per motivi di opportunità, e con efficacia limitata ad una singola giornata, una diversa data, o un diverso orario, o il divieto di svolgimento del mercato.
  5. In caso di inottemperanza alla previsione di cui al precedente comma, saranno applicate le sanzioni di cui al commi 3, 4 e 5 dell’art. 33 del presente regolamento.

Art. 10 – subingresso

  1. Per subingresso si intende il trasferimento dell’attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, nè parzialmente nè totalmente, la concessione di suolo pubblico ad altri, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all’azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall’art. 16 della L. R. 18/95 e dall’art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E’ ammessa la cessione di un ramo di azienda.
  2. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione all’ufficio competente dell’amministrazione, e alla Polizia Municipale, dell’avvenuta cessione dell’azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell’esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall’Amministrazione stessa.
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