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Capo 3 - Fiere Mercato o Sagre

Art. 11 - requisiti e rilascio delle autorizzazioni

  1. Le fiere – mercato, o sagre, sono gestite dal Comune, che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l’erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, ecc. - salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno.
  2. La concessione dei posteggi, nelle fiere mercato, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.
  3. Una parte dell’area della fiera mercato - o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l’intera area ad esse destinata - può essere utilizzata per consentire l’attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.
  4. L’istanza di autorizzazione per partecipare ad una fiera deve essere trasmessa all’Ufficio competente, a mezzo raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima della data di inizio della fiera, ed entro i 30 giorni precedenti deve essere rilasciato dall’amministrazione il titolo autorizzatorio.
  5. Nella domanda, redatta in carta legale e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente deve dichiarare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento:
    • nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese, ove ne sia previsto l’obbligo;
    • di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
    • il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 5 commi 2 e 4 del D.Lgs. 114/98 e richiamati dall’art. 3 co. 2 della L.R. n. 28/99;
    • il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 3 co. 3 della L.R. n. 28/99 (solo per il settore alimentare);
    • nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall’ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
    • di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;
    • la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell’attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa.

6.L’assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l’istanza, escludendosi anche la possibilità di integrazione successiva. 7.Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.


Art. 12 – graduatorie

  1. Hanno la precedenza nell’assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C e, fra questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all’esercente subentrato.
  2. A parità di condizioni si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine dei 60 giorni antecedenti l’inizio della manifestazione.
  3. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:
    • più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
    • commerciante che ha iniziato per primo l’attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
    • sorteggio.
  4. La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l’Albo Comunale e l’ufficio competente almeno dieci giorni prima dell’inizio della fiera.

5 .L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro un’ora dall’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, scorrendo la graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli precedentemente esclusi, semprechè presente.

  1. Gli operatori in graduatoria presenti all’assegnazione dei posteggi che si rendono vacanti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze, a prescindere dall’eventualità che gli stessi rientrino o meno tra coloro che risulteranno assegnatari di posteggio.

Art. 13 - funzionamento delle fiere mercato

  1. Valgono per le fiere mercato, in quanto applicabili, le norme generali di funzionamento dei mercati di cui alla parte II del presente regolamento.
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